Cives - Associazione di Promozione Sociale

Apertura ed Esercizio di Locali e Birrerie


Nel Regno Unito hanno voce anche i residenti

Riveste grande interesse, per chi ha a cuore i temi della qualità della vita urbana e la partecipazione delle associazioni civiche alle decisioni che riguardano la collettività, la recente legge in materia di autorizzazioni commerciali per la vendita e somministrazione di alcolici (Licensing Act) promulgata nel Regno Unito il 10 luglio 2003 (http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts2003/20030017.htm).
Il Governo Blair aveva annunciato già nel "Libro bianco" che ha preceduto l'approvazione della legge (intitolato "Time for Reform: Proposals for the Modernisation of Our Licensing Laws", pubblicato nel 2000) una riforma del sistema delle licenze commerciali per la vendita e la somministrazione di alcolici rilasciate ad esercizi pubblici, teatri, cinema, circoli e luoghi di intrattenimento. Alle prime proposte formulate in quella sede formulate seguiva, per iniziativa del Ministro della Cultura (nelle cui competenze è ora ricompresa la materia) una pubblica consultazione con altri soggetti istituzionali e con le parti sociali interessate.
L'obiettivo della riforma era individuato, nel "Libro bianco", nell'assoggettamento delle attività ricreative e degli esercizi pubblici - soprattutto per la parte relativa alla somministrazione di alcolici - ad una disciplina uniforme, adeguata all'esigenza di bilanciare le esigenze dello sviluppo economico con l'affermazione delle responsabilità individuali, la tutela della quiete e dell'ordine pubblico e la prevenzione dell'alcolismo specie tra i minori. A temperamento di una parziale deregolamentazione (raccomandata nel "Libro bianco" per alleggerire, conformemente a più generali indirizzi legislativi in materia di semplificazione, il peso degli adempimenti amministrativi sulle attività imprenditoriali svolte nel settore), si prevedevano, infatti, misure dirette a rafforzare l'efficacia dell'azione svolta dalla polizia e dalle autorità del settore (licensing authorities) per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Il rilascio delle autorizzazioni commerciali

Coerentemente con le linee generali tracciate nel "Libro bianco", il testo legislativo innova la disciplina precedente (risalente al 1964) e cancella, innanzitutto, il farraginoso sistema autorizzatorio che contemplava sei differenti schemi di autorizzazione per la vendita di alcolici nel contesto delle più diverse attività. La nozione unitaria di "attività autorizzabili" (licensable activities) riunisce ora, nella nuova disciplina, tutte le attività correlate alla vendita di alcolici, siano esse svolte al dettaglio dagli esercizi pubblici o dai circoli, oppure nel quadro di attività di intrattenimento (denominate "regulated entertainments", categoria in cui rientrano gli spettacoli teatrali, cinematografici, musicali) o di servizi di ristorazione notturna ("late night refreshments", forniti nella fascia oraria dalle 01.00 alle 05.00 e consistenti nella somministrazione di cibi e bevande calde).
Le autorizzazioni previste per tali attività, rilasciate dagli enti locali nella veste di licensing authorities, sono di quattro tipi: individuali (personal licence); connesse all'esercizio commerciale (premises license); oppure riferite ai circoli (club premises licence). Una autorizzazione specifica è altresì prevista per le manifestazioni a carattere temporaneo (temporary event license).
L'autorizzazione del primo tipo, di durata decennale e rinnovabile, è rilasciata a persone qualificate in base a requisiti che non si limitano, come nella disciplina precedente, ad una generica idoneità del soggetto autorizzando (al quale si richiedeva prima solamente di non aver riportato condanne penali), ma presuppongono da parte sua la piena conoscenza della normativa del settore e la consapevolezza delle responsabilità sociali implicate nell'attività che intende svolgere.
Il secondo tipo di autorizzazione, di durata indeterminata e revocabile, abilita il detentore ad utilizzare i locali cui il titolo si riferisce, alle condizioni operative in esso stabilite, per la vendita e somministrazione di alcolici.
Il terzo tipo di autorizzazione ha ad oggetto la somministrazione effettuata al proprio interno da clubs e circoli ricreativi nei confronti dei loro soci ed ospiti (si tratta delle attività definite nel testo legislativo come "qualifying club activities").
Nel caso di manifestazioni temporanee, infine, l'autorizzazione si fonda sulla comunicazione dei dettagli salienti della manifestazione da parte degli organizzatori e della presa d'atto della autorità competente.

Competenze degli enti locali e della polizia

Altro aspetto significativo della legge segnalata è quello della responsabilizzazione delle autorità locali preposte al rilascio delle licenze. Per l'espletamento delle loro funzioni le licensing authorities devono pubblicare, con cadenza triennale, un documento programmatico - elaborato anche previa consultazione dei cittadini residenti, degli imprenditori, della polizia e dei vigili del fuoco - in cui sono indicati i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni, di cui dovrà essere perseguita la conformità alle finalità di interesse generale (i cosiddetti "licensing objectives") indicate all'art. 4: la prevenzione del crimine e la tutela della quiete, dell'ordine e della sicurezza pubblica, dei minori.
Alla polizia, inoltre, il testo legislativo conferisce poteri di chiusura degli esercizi, benché autorizzati, qualora venga ciò ritenuto il modo più rapido per fronteggiare, in via sia repressiva che preventiva, turbative della quiete e dell'ordine pubblico oppure rumore eccessivo.
Tanto alle autorità locale che alla polizia si indirizzano in modo vincolante, per quanto attiene l'applicazione delle nuove disposizioni, le linee direttive del Dipartimento della Cultura, cui è conferito (dall'art. 182), in sostituzione di competenze prima esercitate dal Ministro dell'Interno (Home Office), il potere di emanare apposite linee direttive e di sottoporle a periodica revisione.

L'intervento delle parti interessate nel procedimento

E' previsto, al fine di promuovere il rispetto dei richiamati "licensing objectives", che nel corso del procedimento di rilascio possano essere presentate deduzioni circa i possibili effetti del provvedimento da altre autorità e da soggetti che vi abbiano interesse, individuati rispettivamente, all'art. 13, nella polizia, nel servizio prevenzione incendi e nelle autorità sanitarie, nonché negli esercenti, nei cittadini residenti nella zona e nelle associazioni rappresentative degli uni e degli altri.
Ai residenti della zona è altresì riconosciuto il diritto di impugnativa dei provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni qualora ritengano che i loro rilievi non siano stati adeguatamente presi in considerazione.
Orario degli esercizi pubblici

La legge non detta, a differenza della normativa precedente, prescrizioni relative ai giorni o all'orario in cui le attività autorizzate possono essere svolte, nel presupposto che la rigidità degli orari di chiusura possa contribuire a fenomeni di disordine e di turbativa. Di tali attività è condizionato, tuttavia, lo svolgimento al rispetto delle modalità indicate in licenza, riservando, in ogni caso, all'autorità locale il potere di denegare l'autorizzazione, di sospenderla o revocarla, o di modificarne i termini qualora ciò sia ritenuto necessario - acquisito anche il parere degli altri soggetti interessati - a promuovere i richiamati licensing objectives.

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