Apertura ed Esercizio di Locali e Birrerie

Nel Regno Unito hanno voce anche i residenti
Riveste grande interesse, per chi ha a cuore i temi della
qualità della vita urbana e la partecipazione delle associazioni civiche
alle decisioni che riguardano la collettività, la recente legge in materia
di autorizzazioni commerciali per la vendita e somministrazione di
alcolici (Licensing Act) promulgata nel Regno Unito il 10 luglio 2003
(http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts2003/20030017.htm).
Il Governo Blair aveva annunciato già nel "Libro bianco" che ha preceduto
l'approvazione della legge (intitolato "Time for Reform: Proposals for the
Modernisation of Our Licensing Laws", pubblicato nel 2000) una riforma del
sistema delle licenze commerciali per la vendita e la somministrazione di
alcolici rilasciate ad esercizi pubblici, teatri, cinema, circoli e luoghi
di intrattenimento. Alle prime proposte formulate in quella sede formulate
seguiva, per iniziativa del Ministro della Cultura (nelle cui competenze è
ora ricompresa la materia) una pubblica consultazione con altri soggetti
istituzionali e con le parti sociali interessate.
L'obiettivo della riforma era individuato, nel "Libro bianco",
nell'assoggettamento delle attività ricreative e degli esercizi pubblici -
soprattutto per la parte relativa alla somministrazione di alcolici - ad
una disciplina uniforme, adeguata all'esigenza di bilanciare le esigenze
dello sviluppo economico con l'affermazione delle responsabilità
individuali, la tutela della quiete e dell'ordine pubblico e la
prevenzione dell'alcolismo specie tra i minori. A temperamento di una
parziale deregolamentazione (raccomandata nel "Libro bianco" per
alleggerire, conformemente a più generali indirizzi legislativi in materia
di semplificazione, il peso degli adempimenti amministrativi sulle
attività imprenditoriali svolte nel settore), si prevedevano, infatti,
misure dirette a rafforzare l'efficacia dell'azione svolta dalla polizia e
dalle autorità del settore (licensing authorities) per la tutela della
sicurezza e dell'ordine pubblico.
Il rilascio delle autorizzazioni commerciali
Coerentemente con le linee generali tracciate nel "Libro bianco", il testo
legislativo innova la disciplina precedente (risalente al 1964) e
cancella, innanzitutto, il farraginoso sistema autorizzatorio che
contemplava sei differenti schemi di autorizzazione per la vendita di
alcolici nel contesto delle più diverse attività. La nozione unitaria di
"attività autorizzabili" (licensable activities) riunisce ora, nella nuova
disciplina, tutte le attività correlate alla vendita di alcolici, siano
esse svolte al dettaglio dagli esercizi pubblici o dai circoli, oppure nel
quadro di attività di intrattenimento (denominate "regulated
entertainments", categoria in cui rientrano gli spettacoli teatrali,
cinematografici, musicali) o di servizi di ristorazione notturna ("late
night refreshments", forniti nella fascia oraria dalle 01.00 alle 05.00 e
consistenti nella somministrazione di cibi e bevande calde).
Le autorizzazioni previste per tali attività, rilasciate dagli enti locali
nella veste di licensing authorities, sono di quattro tipi: individuali
(personal licence); connesse all'esercizio commerciale (premises license);
oppure riferite ai circoli (club premises licence). Una autorizzazione
specifica è altresì prevista per le manifestazioni a carattere temporaneo
(temporary event license).
L'autorizzazione del primo tipo, di durata decennale e rinnovabile, è
rilasciata a persone qualificate in base a requisiti che non si limitano,
come nella disciplina precedente, ad una generica idoneità del soggetto
autorizzando (al quale si richiedeva prima solamente di non aver riportato
condanne penali), ma presuppongono da parte sua la piena conoscenza della
normativa del settore e la consapevolezza delle responsabilità sociali
implicate nell'attività che intende svolgere.
Il secondo tipo di autorizzazione, di durata indeterminata e revocabile,
abilita il detentore ad utilizzare i locali cui il titolo si riferisce,
alle condizioni operative in esso stabilite, per la vendita e
somministrazione di alcolici.
Il terzo tipo di autorizzazione ha ad oggetto la somministrazione
effettuata al proprio interno da clubs e circoli ricreativi nei confronti
dei loro soci ed ospiti (si tratta delle attività definite nel testo
legislativo come "qualifying club activities").
Nel caso di manifestazioni temporanee, infine, l'autorizzazione si fonda
sulla comunicazione dei dettagli salienti della manifestazione da parte
degli organizzatori e della presa d'atto della autorità competente.
Competenze degli enti locali e della polizia
Altro aspetto significativo della legge segnalata è quello della
responsabilizzazione delle autorità locali preposte al rilascio delle
licenze. Per l'espletamento delle loro funzioni le licensing authorities
devono pubblicare, con cadenza triennale, un documento programmatico -
elaborato anche previa consultazione dei cittadini residenti, degli
imprenditori, della polizia e dei vigili del fuoco - in cui sono indicati
i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni, di cui
dovrà essere perseguita la conformità alle finalità di interesse generale
(i cosiddetti "licensing objectives") indicate all'art. 4: la prevenzione
del crimine e la tutela della quiete, dell'ordine e della sicurezza
pubblica, dei minori.
Alla polizia, inoltre, il testo legislativo conferisce poteri di chiusura
degli esercizi, benché autorizzati, qualora venga ciò ritenuto il modo più
rapido per fronteggiare, in via sia repressiva che preventiva, turbative
della quiete e dell'ordine pubblico oppure rumore eccessivo.
Tanto alle autorità locale che alla polizia si indirizzano in modo
vincolante, per quanto attiene l'applicazione delle nuove disposizioni, le
linee direttive del Dipartimento della Cultura, cui è conferito (dall'art.
182), in sostituzione di competenze prima esercitate dal Ministro
dell'Interno (Home Office), il potere di emanare apposite linee direttive
e di sottoporle a periodica revisione.
L'intervento delle parti interessate nel procedimento
E' previsto, al fine di promuovere il rispetto dei richiamati "licensing
objectives", che nel corso del procedimento di rilascio possano essere
presentate deduzioni circa i possibili effetti del provvedimento da altre
autorità e da soggetti che vi abbiano interesse, individuati
rispettivamente, all'art. 13, nella polizia, nel servizio prevenzione
incendi e nelle autorità sanitarie, nonché negli esercenti, nei cittadini
residenti nella zona e nelle associazioni rappresentative degli uni e
degli altri.
Ai residenti della zona è altresì riconosciuto il diritto di impugnativa
dei provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni qualora ritengano che i
loro rilievi non siano stati adeguatamente presi in considerazione.
Orario degli esercizi pubblici
La legge non detta, a differenza della normativa precedente, prescrizioni
relative ai giorni o all'orario in cui le attività autorizzate possono
essere svolte, nel presupposto che la rigidità degli orari di chiusura
possa contribuire a fenomeni di disordine e di turbativa. Di tali attività
è condizionato, tuttavia, lo svolgimento al rispetto delle modalità
indicate in licenza, riservando, in ogni caso, all'autorità locale il
potere di denegare l'autorizzazione, di sospenderla o revocarla, o di
modificarne i termini qualora ciò sia ritenuto necessario - acquisito
anche il parere degli altri soggetti interessati - a promuovere i
richiamati licensing objectives.
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